Art. 12.
(Programmi di sviluppo integrato).

      1. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, le province, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere e a promuovere collaborazioni e intese volte a definire strumenti programmatici di dettaglio condivisi per lo sviluppo locale delle montagne italiane ispirati ai princìpi e agli obiettivi della Carta europea della montagna,

 

Pag. 13

al fine di realizzare un efficace sistema integrato di intervento.
      2. Al fine di sostenere i processi di crescita locali, lo Stato si impegna in particolare a:

          a) introdurre un sistema di determinazione e di destinazione delle risorse ai comuni di montagna e di alta montagna che abbia carattere di certezza e di continuità e sia legato in percentuale al prodotto interno lordo nazionale;

          b) riconoscere a favore dei comuni di montagna e di alta montagna un coefficiente di destinazione ad applicazione universale e automatica sui fondi nazionali trasversali.